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Danno biologico

Liquida invalidità temporanea e permanente con le tabelle aggiornate (Tabella Unica Nazionale, Milano, Roma) e la personalizzazione del danno morale.

Assembla il danno biologico in modo trasparente: invalidità temporanea (giorni × valore giornaliero) più invalidità permanente (valore tabellare per il punto/grado, secondo l'età), con eventuale personalizzazione. I valori monetari vanno presi dalla tabella scelta (TUN, Milano, Roma).

Nota. Strumento di composizione: i valori monetari (giornaliero ITT e punto/grado permanente per età) vanno letti dalla tabella prescelta — Tabella Unica Nazionale per le macropermanenti da RCA/responsabilità sanitaria, oppure Tabelle di Milano o Roma. Lo strumento non sostituisce la valutazione medico-legale. Stima orientativa, non sostituisce un parere professionale. Fonte: Tabella Unica Nazionale; Tabelle Tribunale di Milano/Roma.

Come funziona il calcolo del danno biologico

Il danno biologico è la lesione dell'integrità psicofisica della persona, accertata in sede medico-legale e risarcibile a prescindere dalla capacità di produrre reddito. La sua liquidazione si articola in due componenti distinte. La prima è l'invalidità temporanea, cioè il periodo durante il quale la persona, a causa delle lesioni, ha subito una compromissione delle proprie funzioni; si calcola moltiplicando i giorni di inabilità per un valore giornaliero, distinguendo i giorni di inabilità totale dai giorni di inabilità parziale, ai quali si applica la relativa percentuale. La seconda è l'invalidità permanente, ossia la menomazione che residua una volta stabilizzati gli esiti; si determina sulla base del grado di invalidità accertato e dell'età del danneggiato, secondo i valori tabellari.

Lo strumento somma queste componenti in modo trasparente: chi lo utilizza inserisce i giorni di inabilità totale e parziale con i relativi valori, il valore tabellare del danno permanente corrispondente al grado di invalidità e all'età, ed eventualmente una percentuale di personalizzazione. Quest'ultima voce tiene conto della possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza, di adeguare la liquidazione alle particolari circostanze del caso concreto quando le conseguenze della menomazione sulla vita della persona sono più gravi di quelle ordinariamente considerate dalla tabella. Il risultato è una composizione delle diverse voci che restituisce una stima complessiva del danno biologico.

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A cosa serve

Lo strumento serve a comporre in modo ordinato e verificabile le voci che concorrono alla liquidazione del danno biologico, rendendo evidente come si arriva all'importo complessivo. È un supporto utile per chi, dopo un accertamento medico-legale, vuole farsi un'idea dell'ordine di grandezza del risarcimento, e per il professionista che deve predisporre o controllare una richiesta risarcitoria. La trasparenza del calcolo consente di distinguere il peso della componente temporanea da quella permanente e di valutare l'incidenza dell'eventuale personalizzazione.

È importante sottolineare che lo strumento non quantifica autonomamente l'entità della lesione: i valori monetari, sia il giornaliero per l'inabilità temporanea sia il valore del punto o del grado per la permanente in funzione dell'età, vanno letti dalla tabella prescelta. Il calcolatore assembla i dati forniti, ma il presupposto resta la valutazione medico-legale del grado di invalidità e della durata dell'inabilità.

Quando è utile

Il calcolatore è utile nelle situazioni in cui occorre quantificare le conseguenze di una lesione personale: gli esiti di un incidente stradale, di un infortunio, di un caso di responsabilità sanitaria o di altri eventi che abbiano determinato una compromissione dell'integrità psicofisica. È utile in fase stragiudiziale, per impostare o valutare una proposta transattiva con la compagnia assicurativa o con il responsabile, e in fase di predisposizione di una domanda giudiziale, per stimare il valore del danno. Consente inoltre di simulare scenari diversi variando i giorni di inabilità, il valore tabellare e la percentuale di personalizzazione.

Cosa tenere presente

Il primo aspetto da considerare è la scelta della tabella di riferimento. Come indicato nella nota in pagina, per le macropermanenti da circolazione stradale e da responsabilità sanitaria si applica la Tabella Unica Nazionale, mentre in altri ambiti sono diffuse le Tabelle dei Tribunali di Milano e di Roma; i valori monetari vanno letti dalla tabella vigente e prescelta, perché differiscono e sono soggetti ad aggiornamenti periodici da verificare alla data di riferimento. Lo strumento non incorpora tali valori: li riceve in ingresso.

Il secondo aspetto è che la determinazione del grado di invalidità permanente e della durata dell'inabilità temporanea è una valutazione medico-legale che lo strumento non sostituisce: senza un accertamento corretto, anche un calcolo formalmente esatto produce un risultato inattendibile. Infine, la personalizzazione non è un automatismo ma richiede l'allegazione e la prova di conseguenze ulteriori rispetto a quelle ordinarie, ed è soggetta a precisi limiti. Per tutte queste ragioni il risultato è una stima orientativa che non sostituisce un parere professionale: per la quantificazione effettiva è necessario l'apporto del medico-legale e dell'avvocato.

Come leggere il risultato

Il valore restituito va letto come somma di componenti distinte, non come un dato unitario: una parte deriva dall'inabilità temporanea, calcolata sui giorni di inabilità totale e parziale per il relativo valore giornaliero, e una parte dall'invalidità permanente, basata sul valore tabellare corrispondente al grado di invalidità e all'età. Tenere separate queste due voci aiuta a capire da dove proviene l'importo e a controllare ogni passaggio. L'errore più frequente è inserire valori monetari non coerenti con la tabella prescelta, ad esempio mescolando il giornaliero di una tabella con il valore del punto di un'altra, oppure utilizzare valori non aggiornati all'edizione vigente alla data di riferimento. Anche l'eventuale percentuale di personalizzazione va trattata con cautela: non è un automatismo, ma richiede l'allegazione e la prova di conseguenze ulteriori rispetto a quelle ordinarie, e va quindi indicata solo quando sussistono i presupposti per applicarla.

Domande frequenti

Che cos'è il danno biologico?

È la lesione dell'integrità psicofisica della persona, accertata in sede medico-legale e risarcibile a prescindere dalla capacità di produrre reddito. Si compone dell'invalidità temporanea (durante la malattia) e dell'invalidità permanente (la menomazione che residua una volta stabilizzati gli esiti).

Come si calcola l'invalidità temporanea?

Si moltiplicano i giorni di inabilità per un valore giornaliero, distinguendo i giorni di inabilità totale dai giorni di inabilità parziale, a cui si applica la relativa percentuale. Lo strumento somma queste voci insieme al danno permanente.

Quale tabella devo usare?

Per le macropermanenti da circolazione stradale e responsabilità sanitaria si applica la Tabella Unica Nazionale; in altri ambiti sono diffuse le Tabelle dei Tribunali di Milano e di Roma. I valori vanno letti dalla tabella vigente e prescelta, perché differiscono e sono aggiornati periodicamente.

Che cos'è la personalizzazione del danno?

È l'adeguamento della liquidazione alle particolari circostanze del caso concreto, riconosciuto dalla giurisprudenza quando le conseguenze della menomazione sono più gravi di quelle ordinariamente considerate dalla tabella. Non è automatica: richiede l'allegazione e la prova di conseguenze ulteriori ed è soggetta a precisi limiti.

Lo strumento sostituisce la valutazione medico-legale?

No. La determinazione del grado di invalidità permanente e della durata dell'inabilità temporanea è una valutazione medico-legale che lo strumento non sostituisce: il calcolatore assembla i dati forniti ma presuppone un accertamento corretto.

Il risultato è vincolante?

No. È una stima orientativa che non sostituisce un parere professionale: i valori monetari vanno presi dalle tabelle vigenti e la quantificazione effettiva richiede l'apporto del medico-legale e dell'avvocato.

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