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Quota pignorabile dello stipendio
Calcola la parte di stipendio o pensione aggredibile dal creditore nei limiti dell'art. 545 c.p.c.
Calcola la parte di stipendio o pensione che può essere pignorata, nei limiti dell'art. 545 c.p.c.: di regola un quinto per i crediti ordinari. Per le pensioni è impignorabile una quota pari al minimo vitale, e solo l'eccedenza è aggredibile entro un quinto.
Nota. Limiti dell'art. 545 c.p.c.: in via ordinaria un quinto; i crediti alimentari possono arrivare fino alla metà secondo quanto stabilisce il giudice; in caso di concorso di più cause i limiti si sommano entro la metà. Per le pensioni la quota corrispondente al minimo vitale è impignorabile (parametro aggiornato periodicamente): inseriscilo dal valore vigente. Stima orientativa, non sostituisce un parere professionale. Fonte: Art. 545 c.p.c..
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