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Maggior danno ex art. 1224 c.c.

Stima il maggior danno da ritardato pagamento confrontando rivalutazione monetaria e interessi.

Stima il maggior danno da ritardato pagamento ex art. 1224, comma 2, c.c.: somma la rivalutazione monetaria (dagli indici ISTAT) e gli interessi al saggio legale sul capitale rivalutato per il periodo. Utile per confrontare il danno effettivo con i soli interessi legali.

Nota. Le Sezioni Unite (Cass. 1712/1995) calcolano gli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno: questo strumento ne offre una stima trasparente applicando il saggio legale medio al capitale rivalutato. Per un conteggio puntuale anno per anno usa l'apposita liquidazione. Indici ISTAT FOI dal sito ufficiale. Stima orientativa, non sostituisce un parere professionale. Fonte: Art. 1224 c.c.; Cass. S.U. 1712/1995; indici ISTAT.

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