📅 Strumento
Termini del nuovo rito civile
Calcola i termini del processo civile riformato (Cartabia), comprese le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Calcola le scadenze delle memorie integrative del nuovo rito civile (art. 171-ter c.p.c.) a ritroso dall'udienza di prima comparizione: la prima memoria almeno 40 giorni prima, la seconda almeno 20, la terza almeno 10 giorni prima.
Nota. Termini a ritroso dell'art. 171-ter c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022). Essendo termini a ritroso, se il giorno di decorrenza cade in periodo di sospensione feriale (1–31 agosto) si computa a favore del termine: verifica il caso concreto. Lo strumento calcola le date base −40/−20/−10 giorni. Stima orientativa, non sostituisce un parere professionale. Fonte: Art. 171-ter c.p.c. (D.Lgs. 149/2022).
Come funziona il calcolo dei termini Cartabia
La riforma del processo civile attuata con il D.Lgs. 149/2022 (cosiddetta riforma Cartabia) ha ridisegnato la fase introduttiva del giudizio ordinario di cognizione. In luogo del precedente sistema di memorie successive all'udienza, l'art. 171-ter c.p.c. prevede uno scambio di memorie integrative che si colloca prima dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione. Le tre memorie hanno funzioni distinte e devono essere depositate entro termini calcolati a ritroso rispetto a quella udienza: la prima almeno quaranta giorni prima, la seconda almeno venti giorni prima e la terza almeno dieci giorni prima.
Lo strumento riproduce questo schema: si indica la data dell'udienza di prima comparizione e il calcolatore individua le tre date base sottraendo, rispettivamente, quaranta, venti e dieci giorni. Trattandosi di termini a ritroso, valgono i principi generali del computo dei termini: il giorno dell'udienza non si conta nel conteggio e, secondo l'orientamento prevalente, quando il giorno di scadenza naturale cade in un giorno festivo l'adempimento si colloca in modo da preservare l'intervallo a favore della parte. Lo strumento calcola le date di partenza −40/−20/−10 e va letto come primo riferimento, da affinare in base alle regole di computo applicabili e all'eventuale provvedimento del giudice.
Un aspetto che merita attenzione è il rapporto con la sospensione feriale dei termini processuali, operante dal 1° al 31 agosto. Poiché i termini dell'art. 171-ter sono a ritroso, la presenza del periodo feriale all'interno dell'intervallo incide sul conteggio a favore del termine: in concreto, può anticipare la data utile per il deposito. Per questa ragione la nota in pagina invita a verificare il caso concreto, soprattutto per le udienze fissate a ridosso o subito dopo il mese di agosto.
A cosa serve
Lo strumento serve ad avere una prima fotografia delle scadenze delle memorie integrative una volta nota la data dell'udienza di prima comparizione. Per il difensore significa poter impostare per tempo il lavoro sulle tre memorie, ciascuna con una funzione propria: la prima dedicata alle precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni e conclusioni e alla chiamata di terzi resasi necessaria; la seconda alla replica e all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; la terza alle sole indicazioni di prova contraria. Conoscere subito le date consente di distribuire il carico di lavoro e di non concentrare gli adempimenti negli ultimi giorni.
Il calcolatore è inoltre un utile strumento di controllo per verificare un conteggio già svolto, evitando errori nell'individuazione dei quaranta, venti e dieci giorni e nel trattamento del giorno dell'udienza. Resta inteso che la qualificazione e la decorrenza dei termini dipendono dalla norma vigente e dalla concreta scansione del procedimento, che vanno sempre riscontrate sulla fonte indicata.
Quando è utile
Il calcolatore è utile in tutti i giudizi che seguono il rito ordinario di cognizione riformato e in cui sia stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. di prima comparizione e trattazione. È particolarmente prezioso nelle fasi di avvio del contenzioso, quando occorre coordinare la difesa con i tempi serrati della nuova fase introduttiva, e nei casi in cui l'udienza cada a ridosso di periodi che possono incidere sul computo, come il mese di agosto o le festività.
Per chi gestisce più cause contemporaneamente, lo strumento aiuta a costruire un quadro complessivo delle scadenze in arrivo, individuando con anticipo le memorie da depositare e prevenendo sovrapposizioni. Va però sempre tenuto presente che il rito applicabile e le eventuali peculiarità del singolo procedimento possono richiedere adattamenti rispetto allo schema base.
Cosa tenere presente
Il risultato è una stima orientativa e non sostituisce la verifica della norma e del provvedimento del giudice. Lo strumento calcola le date base −40/−20/−10 giorni a ritroso dall'udienza, ma il conteggio definitivo deve considerare le regole generali di computo dei termini, il trattamento del giorno di scadenza che cade in giorno festivo e, soprattutto, l'eventuale incidenza della sospensione feriale 1–31 agosto, che per i termini a ritroso opera a favore del termine. La nota in pagina richiama espressamente questa verifica.
Tra gli errori più frequenti vi sono il computo del giorno dell'udienza, l'omessa considerazione della sospensione feriale e l'applicazione meccanica delle date base senza tener conto di eventuali specificità del procedimento. Poiché il deposito tempestivo delle memorie è essenziale per l'esercizio delle difese, prima di fare affidamento sulle date ottenute è opportuno un controllo professionale, in particolare quando le scadenze sono ravvicinate.
Domande frequenti
Quali sono i termini delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.?
L'art. 171-ter c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, prevede tre memorie integrative da depositare prima dell'udienza di prima comparizione: la prima almeno quaranta giorni prima, la seconda almeno venti giorni prima e la terza almeno dieci giorni prima. Lo strumento calcola le date base sottraendo questi giorni alla data dell'udienza.
Si tratta di termini a ritroso?
Sì. I termini dell'art. 171-ter si contano a ritroso rispetto all'udienza di prima comparizione e trattazione: si parte dalla data dell'udienza e si conta indietro il numero di giorni previsto per ciascuna memoria. Per questo si applicano i principi generali di computo dei termini a ritroso.
Come incide la sospensione feriale di agosto?
Poiché i termini sono a ritroso, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto opera a favore del termine e può anticipare la data utile per il deposito. Il calcolatore individua le date base −40/−20/−10, ma quando il periodo feriale ricade nell'intervallo è necessario verificare il caso concreto, come indicato nella nota in pagina.
A cosa serve ciascuna delle tre memorie?
In sintesi, la prima memoria è dedicata alle precisazioni e modifiche di domande, eccezioni e conclusioni e all'eventuale chiamata di terzi; la seconda alla replica e all'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali; la terza alle sole indicazioni di prova contraria. La disciplina puntuale è quella dell'art. 171-ter c.p.c., da consultare per il dettaglio.
Il giorno dell'udienza si conta nel calcolo?
No. Nel computo dei termini il giorno dell'udienza, che è il punto di riferimento del conteggio a ritroso, non si computa. Il calcolo parte quindi dal giorno precedente e procede indietro per il numero di giorni previsto per ciascuna memoria.
Le date calcolate sono definitive?
No. Si tratta di una stima orientativa che non sostituisce un parere professionale. Le date base −40/−20/−10 vanno affinate considerando le regole generali di computo, il trattamento dei giorni festivi e la sospensione feriale, oltre a eventuali specificità del procedimento e indicazioni del giudice. La fonte di riferimento è l'art. 171-ter c.p.c. (D.Lgs. 149/2022).
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