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Patrocinio a spese dello Stato: hai i requisiti?
Scopri in un istante se il reddito del tuo nucleo familiare rientra nel limite di legge per farti difendere gratuitamente, nel civile come nel penale.
Il patrocinio a spese dello Stato (il cosiddetto «gratuito patrocinio») consente a chi ha un reddito basso di farsi assistere da un avvocato senza pagare onorari e spese, che restano a carico dello Stato. L'ammissione dipende dal reddito imponibile complessivo del nucleo familiare: se non supera il limite di legge, hai i requisiti economici. Inserisci i tuoi dati e verifica subito l'esito e di quanto sei sopra o sotto la soglia.
Nota. Il reddito da considerare è il reddito imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, comprese alcune voci esenti o tassate alla fonte. Nel penale, e nei procedimenti a esso assimilati, il limite è elevato di 1.032,91 € per ciascun familiare convivente. La verifica considera solo il requisito economico: restano fermi gli altri presupposti di legge (non manifesta infondatezza della pretesa nel civile, condizioni soggettive, ecc.). Stima orientativa, non sostituisce un parere professionale. Fonte: D.P.R. 115/2002, artt. 76-92 (limite elevato per familiare convivente nel penale: art. 92). Limite di reddito €13.659,64 aggiornato dal D.M. Giustizia 22/04/2025 (G.U. n. 159 dell'11/07/2025); la soglia è rideterminata ogni due anni in base agli indici ISTAT.
Come funziona la verifica del requisito economico
Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente chiamato gratuito patrocinio, è l'istituto che consente a chi ha un reddito basso di essere assistito da un avvocato senza pagare onorari e spese, che restano a carico dello Stato. È previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) e risponde al principio costituzionale per cui devono essere garantiti ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. Lo strumento si occupa di uno dei presupposti, quello economico: confronta il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare con il limite di reddito previsto dalla legge e indica se i requisiti reddituali risultano soddisfatti, e di quanto si è sopra o sotto la soglia.
Il reddito da considerare non è solo quello del richiedente, ma il reddito imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, comprese alcune voci che sono esenti o tassate alla fonte. Se questo reddito complessivo non supera il limite di legge, il requisito economico è soddisfatto. Lo strumento applica anche una regola specifica del settore penale: nei procedimenti penali e in quelli a essi assimilati, il limite di reddito è elevato di un importo fisso per ciascun familiare convivente, ampliando così la platea di chi può accedere al beneficio. La distinzione tra ambito penale e ambito civile, amministrativo o tributario incide quindi sul calcolo.
A cosa serve
Lo strumento serve a capire rapidamente se, dal punto di vista del reddito, si possiede il requisito per chiedere il patrocinio a spese dello Stato. È una verifica preliminare e gratuita, che aiuta a orientarsi prima di rivolgersi a un avvocato o al consiglio dell'ordine per la presentazione dell'istanza. Conoscere in anticipo la propria posizione rispetto alla soglia, e di quanto la si supera o non la si raggiunge, permette di valutare con maggiore consapevolezza i passi successivi. Il risultato è una stima orientativa che non sostituisce un parere professionale né la valutazione dell'organo competente ad ammettere al beneficio.
Quando è utile
È utile a chi deve avviare o difendersi in un procedimento e teme di non poter sostenere i costi della difesa, perché consente di verificare subito se rientra nei limiti di reddito. È utile per distinguere correttamente la situazione di chi affronta un procedimento civile, amministrativo o tributario da quella di chi è coinvolto in un procedimento penale, dove la soglia è più alta in presenza di familiari conviventi. È utile, infine, a chi vuole farsi un'idea della propria posizione prima di raccogliere la documentazione necessaria all'istanza.
Cosa tenere presente
La verifica considera soltanto il requisito economico, ma l'ammissione al patrocinio dipende anche da altri presupposti previsti dalla legge. Nel civile, ad esempio, l'istanza non è ammessa se le ragioni del richiedente risultano manifestamente infondate; esistono inoltre condizioni soggettive e limiti specifici per determinate categorie di procedimenti. Il superamento del solo test reddituale, quindi, non garantisce l'ammissione: indica unicamente che, sul piano del reddito, la soglia non è superata.
Va inoltre tenuto presente che il limite di reddito non è fisso nel tempo: viene rideterminato periodicamente in base agli indici ISTAT con decreto del Ministero della Giustizia. Il valore della soglia e l'importo dell'elevazione per familiare convivente nel penale, indicati nella nota della pagina, sono quelli vigenti al momento, ma per la situazione concreta è sempre necessario verificare i valori aggiornati alla data di presentazione dell'istanza sulla fonte ufficiale. Per questi motivi il risultato è una stima orientativa, basata sul solo dato reddituale inserito, e non sostituisce un parere professionale né la decisione dell'organo competente.
Domande frequenti
Quale reddito devo considerare per la verifica?
Il reddito imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, comprese alcune voci esenti o tassate alla fonte. Non è solo il reddito del richiedente, ma quello complessivo del nucleo.
Perché nel penale la soglia è più alta?
Perché nei procedimenti penali, e in quelli a essi assimilati, il limite di reddito è elevato di un importo fisso per ciascun familiare convivente. Lo strumento applica questa elevazione quando selezioni l'ambito penale.
Se rientro nel limite di reddito sono ammesso al patrocinio?
Non automaticamente. Il rispetto della soglia soddisfa il solo requisito economico. Restano fermi gli altri presupposti, come la non manifesta infondatezza della pretesa nel civile e le condizioni soggettive previste dalla legge.
Il limite di reddito è sempre lo stesso?
No. Viene rideterminato periodicamente in base agli indici ISTAT con decreto del Ministero della Giustizia. Il valore indicato nella pagina è quello vigente, ma per l'istanza va verificato il limite aggiornato alla data di presentazione.
Chi decide l'ammissione al beneficio?
L'ammissione è decisa dall'organo competente, secondo il tipo di procedimento. Lo strumento offre solo una verifica preliminare del requisito economico e non sostituisce quella valutazione.
Il risultato è una conferma definitiva?
No. È una stima orientativa basata sul solo dato reddituale inserito e non sostituisce un parere professionale né la decisione dell'autorità competente sull'istanza.
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