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Gas radon nelle abitazioni: rischi, misure, responsabilità

Schema del percorso del gas radon dal suolo all'abitazione con indicazione delle soglie normative D.Lgs. 101/2020 e delle misure di rimedio
Schema del percorso del gas radon: dal decadimento del radio nel suolo all'accumulo negli ambienti chiusi, con le soglie di riferimento introdotte dal D.Lgs. 101/2020 e le principali misure di rimedio.

Le illustrazioni di questa pagina sono schemi tecnici vettoriali realizzati a fini divulgativi. Non rappresentano situazioni specifiche e possono essere sostituiti con immagini editoriali. I dati normativi si riferiscono al D.Lgs. 101/2020 e alla Direttiva Euratom 2013/59: verificare sempre il testo vigente prima di farne uso professionale.

Il gas radon nelle abitazioni è un problema di salute pubblica riconosciuto a livello europeo: si tratta di un gas radioattivo naturale che tende ad accumularsi negli spazi chiusi e che, in concentrazioni elevate e con esposizione prolungata, è associato all'insorgenza del tumore polmonare. Conoscere i rischi del radon in casa, le soglie normative e i profili di responsabilità del proprietario e del datore di lavoro è il primo passo per tutelare la propria salute e i propri diritti.

Questo articolo si rivolge a tre destinatari: al privato che vive o acquista un'abitazione e vuole capire se e quando è esposto a un rischio concreto; all'imprenditore o al professionista che gestisce ambienti di lavoro con obbligo di misurazione; al collega avvocato che affronta controversie in materia immobiliare, di responsabilità del datore di lavoro o di compravendita in presenza di vizi occulti da radon.

Che cos'è il gas radon e perché si accumula in casa

Il radon (simbolo Rn, numero atomico 86) è un gas nobile radioattivo che si forma spontaneamente nel sottosuolo per decadimento naturale del radio-226, a sua volta prodotto dalla catena di disintegrazione dell'uranio-238. È inodore, incolore e chimicamente inerte: non si vede, non si sente, non si percepisce. Questa invisibilità lo rende insidioso, perché la sua presenza può passare inosservata per anni.

Il gas fuoriesce dal terreno attraverso le fratture naturali del suolo e delle rocce, e tende a risalire verso la superficie. Negli spazi all'aperto si disperde rapidamente nell'atmosfera senza raggiungere concentrazioni pericolose. Negli ambienti chiusi — soprattutto nei locali interrati, seminterrati e al piano terra — si accumula invece progressivamente, perché le vie di ingresso (crepe nelle fondamenta, fessure nei pavimenti, giunzioni tra tubature e strutture) permettono l'afflusso continuo mentre la ventilazione ridotta impedisce la dispersione.

I territori con rocce granitiche, tufi vulcanici, terreni argillosi o formazioni ricche di uranio presentano in media emissioni di radon più elevate. In Italia alcune regioni del Centro e del Nord, oltre alla Sardegna, sono storicamente classificate come zone a maggiore concentrazione, ma il rischio è distribuito sull'intero territorio nazionale e dipende fortemente dalle caratteristiche costruttive del singolo edificio. Edifici con fondamenta non impermeabilizzate, vespaio assente o mal ventilato, e scarsa aerazione naturale costituiscono ambienti favorevoli all'accumulo.

I rischi per la salute: cosa dicono le autorità scientifiche

Il radon è classificato dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeno di gruppo 1 per l'uomo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che l'esposizione domestica al radon sia responsabile, nei diversi Paesi, di una quota significativa dei tumori polmonari tra i non fumatori, e che in combinazione con il fumo di tabacco il rischio si moltiplichi in modo rilevante. Queste valutazioni si basano su studi epidemiologici consolidati condotti in Europa e Nord America nel corso degli ultimi decenni.

Il meccanismo di danno è legato ai prodotti di decadimento del radon, in particolare ai metalli alpha-emettitori come il piombo-210 e il polonio-218, che si depositano sulle mucose delle vie respiratorie e irradiano il tessuto polmonare. L'effetto biologico dipende dalla dose cumulativa: un'esposizione breve a concentrazioni moderate è ben diversa da un'esposizione continuativa di anni. Per questa ragione le abitazioni nelle quali si trascorre la maggior parte del tempo — e in particolare le camere da letto, spesso al piano più basso — meritano attenzione prioritaria.

Il quadro normativo: D.Lgs. 101/2020 e Direttiva Euratom

L'Italia ha recepito la Direttiva Euratom 2013/59 del Consiglio dell'Unione Europea con il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Si tratta di un testo organico sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti che dedica una parte specifica al radon indoor, introducendo livelli di riferimento vincolanti e obblighi di misurazione.

Prima del D.Lgs. 101/2020, il quadro normativo italiano era fondato sul Piano Nazionale Radon del 2002, che stabiliva indicazioni di carattere programmatico ma non produceva obblighi diretti a carico dei datori di lavoro o dei proprietari di immobili. Il D.Lgs. 101/2020 ha cambiato l'impostazione: ha trasformato i livelli-guida in veri e propri livelli di riferimento, ha individuato le categorie di luoghi di lavoro soggetti a obbligo di misurazione, e ha introdotto un sistema di controllo demandato alle Autorità competenti regionali.

Il decreto prevede che le Regioni, in attuazione del Piano Nazionale Radon, identifichino le aree prioritarie sul territorio, forniscano supporto tecnico e promuovano campagne di misura nelle abitazioni. Sul piano sanzionatorio, il mancato rispetto degli obblighi previsti per i luoghi di lavoro comporta responsabilità amministrativa e, nei casi di danno alla salute dei lavoratori, può aprire profili di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro.

Come si misura il radon: dosimetri e laboratori abilitati

La misurazione della concentrazione di radon indoor si effettua con dosimetri passivi, detti anche rivelatori a tracce nucleari o detector CR-39. Si tratta di piccoli dispositivi, di dimensioni simili a una moneta, che vengono posizionati negli ambienti da monitorare per un periodo di almeno novanta giorni — preferibilmente in periodo invernale, quando la ventilazione naturale è ridotta e le concentrazioni tendono a essere più elevate.

Al termine del periodo di esposizione, i dosimetri vengono inviati a laboratori accreditati che effettuano l'incisione chimica e la lettura ottica delle tracce lasciate dalle particelle alfa: il risultato è espresso in Becquerel per metro cubo (Bq/m³), l'unità di misura utilizzata dalla normativa. I laboratori devono essere iscritti negli elenchi tenuti dall'ISPRA o dall'organismo designato ai sensi del D.Lgs. 101/2020.

Per i luoghi di lavoro soggetti a obbligo di misurazione, la normativa specifica i requisiti tecnici della campagna di misura: numero minimo di rivelatori, posizionamento, durata, e obbligo di comunicazione dei risultati alle Autorità competenti in caso di superamento del livello di riferimento. La misurazione non è un adempimento una tantum: va ripetuta periodicamente e ogni volta che vengono effettuati interventi strutturali significativi sull'edificio. Il supporto di un consulente tecnico — ingegnere, architetto o fisico — è spesso indispensabile per interpretare i risultati e scegliere le misure correttive adeguate.

Livelli di riferimento e obblighi per categorie

Il D.Lgs. 101/2020 distingue tra abitazioni e luoghi di lavoro, e all'interno di ciascuna categoria introduce soglie diverse in funzione del tipo di edificio e della destinazione d'uso. La tabella seguente riassume i principali livelli di riferimento e gli obblighi associati.

Categoria Livello di riferimento Obbligo di misurazione Obbligo di rimedio
Abitazioni esistenti 300 Bq/m³ Volontario (promosso da Regioni) Raccomandato se supera il livello
Abitazioni nuove 200 Bq/m³ Volontario Progettare misure preventive anti-radon
Luoghi di lavoro interrati / seminterrati 300 Bq/m³ Obbligatorio (datore di lavoro) Obbligatorio se supera il livello
Altri luoghi di lavoro a rischio (per decreto ministeriale) 300 Bq/m³ Obbligatorio (datore di lavoro) Obbligatorio se supera il livello
Terme, stabilimenti balneari (acque con radon) Normativa specifica Obbligatorio Valutazione caso per caso

Attenzione al piano interrato. Cantine adibite a uffici, archivi, sale riunioni, palestre, negozi e qualsiasi locale seminterrato in cui i lavoratori trascorrano almeno qualche ora al giorno rientrano nell'obbligo di misurazione. Non è necessario che si tratti di un'attività industriale: anche uno studio professionale con scrivania al piano interrato configura un luogo di lavoro ai fini della normativa.

Responsabilità del datore di lavoro

Il D.Lgs. 101/2020 ha inserito il radon tra i rischi che il datore di lavoro è tenuto a valutare nell'ambito della propria attività di prevenzione e protezione. Per i luoghi di lavoro che rientrano nelle categorie soggette a obbligo, il datore deve eseguire misurazioni tramite laboratori abilitati, documentare i risultati e adottare, qualora la concentrazione superi il livello di riferimento, misure correttive entro i tempi previsti dalla normativa.

Se le misurazioni non vengono effettuate o se l'esposizione dei lavoratori si mantiene al di sopra del livello di riferimento senza che vengano adottate contromisure, il datore risponde sul piano amministrativo delle sanzioni previste dal decreto. Sul piano civile, laddove un lavoratore sviluppi una patologia correlata all'esposizione al radon in ambiente di lavoro, può agire per il risarcimento del danno biologico e patrimoniale. L'orientamento prevalente in materia di responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali tende a valorizzare il principio di precauzione: la norma di prevenzione non tutela solo dall'evento certo, ma anche da quello meramente possibile e prevedibile.

È fondamentale che il fascicolo del rischio radon sia conservato aggiornato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In caso di controversia, la completezza della documentazione — misurazioni, relazioni tecniche, interventi correttivi — rappresenta un elemento centrale nella valutazione della condotta del datore. Lo studio affianca imprese e professionisti nella predisposizione della difesa tecnico-legale, con il supporto di esperienza consolidata nel risarcimento danni da incidenti e malattie sul lavoro.

In sintesi

  • Il radon è un gas radioattivo naturale, cancerogeno di gruppo 1 IARC, che si accumula negli ambienti chiusi.
  • Il D.Lgs. 101/2020 (recepimento Direttiva Euratom 2013/59) fissa soglie di 300 Bq/m³ per le abitazioni esistenti e 200 Bq/m³ per le nuove costruzioni.
  • Per i luoghi di lavoro interrati e seminterrati la misurazione è obbligatoria a carico del datore di lavoro.
  • Il superamento del livello di riferimento nei luoghi di lavoro impone l'adozione di misure correttive entro i termini normativi.
  • Concentrazioni elevate di radon possono configurare un vizio occulto in sede di compravendita o locazione.
  • La misurazione va effettuata con dosimetri passivi analizzati da laboratori accreditati, per almeno 90 giorni.

Responsabilità del proprietario in compravendita e locazione

Il tema della responsabilità del proprietario di un immobile con concentrazioni elevate di radon è uno degli aspetti giuridicamente più delicati, perché la normativa italiana vigente non prevede — diversamente da quanto accade per l'amianto — un obbligo esplicito di dichiarazione del radon nell'atto di compravendita o nel contratto di locazione. Ciò non significa, tuttavia, che il proprietario sia libero da ogni responsabilità.

Sul versante della compravendita, la presenza di radon in concentrazioni significativamente superiori al livello di riferimento può integrare un vizio occulto dell'immobile ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del codice civile, qualora il venditore fosse a conoscenza del problema e non lo avesse comunicato. In questa prospettiva, l'acquirente potrebbe agire in garanzia chiedendo la riduzione del prezzo (actio quanti minoris) o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno. La giurisprudenza in materia è ancora in sviluppo, ma l'orientamento prevalente tende a valorizzare l'obbligo di buona fede nelle trattative precontrattuali, che impone di comunicare le circostanze rilevanti ai fini della decisione di acquisto. Il collegamento con l'articolo dedicato ai vizi occulti nella compravendita immobiliare offre un inquadramento più ampio di questa azione.

Per la locazione, il locatore è tenuto a consegnare l'immobile in stato idoneo all'uso pattuito (art. 1575 c.c.) e a mantenerlo in tale stato per tutta la durata del contratto. Un immobile con radon a livelli preoccupanti potrebbe non soddisfare questo standard, specie se il conduttore — informato successivamente — dimostri un pregiudizio alla propria salute o un'inutilizzabilità pratica di parte dell'immobile. Anche in questo caso, la perizia tecnica sulla concentrazione effettiva di radon diventa un elemento di prova centrale.

Un aspetto di interesse crescente riguarda il deprezzamento immobiliare: un immobile con livelli elevati di radon, non trattato, tende a essere valutato meno sul mercato, e questa perdita di valore può essere oggetto di quantificazione peritale ai fini risarcitori. Il quadro normativo è ancora in evoluzione — tanto a livello europeo quanto nazionale — e ci si può aspettare un progressivo irrigidimento degli obblighi di disclosure nel settore immobiliare.

Per i profili legati al condominio, la presenza di radon in locali comuni interrati (cantine, parcheggi, centrali termiche) può implicare responsabilità dell'amministratore e dell'assemblea, se informati del problema e inattivi. La tematica si sovrappone parzialmente a quella dell'amianto negli edifici condominiali, per la quale esistono già obblighi di censimento e bonifica ben definiti che offrono un utile termine di paragone.

Domande frequenti

Il gas radon è pericoloso per la salute?
Il radon è un gas radioattivo naturale classificato dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeno di gruppo 1 per l'uomo. L'esposizione prolungata a concentrazioni elevate è associata all'insorgenza del tumore polmonare; il rischio cresce con la durata dell'esposizione e con la concentrazione del gas nell'aria indoor.
Quali sono i livelli di riferimento previsti dalla normativa italiana?
Il D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la Direttiva Euratom 2013/59, fissa per le abitazioni esistenti un livello di riferimento di 300 Bq/m³ e per le nuove costruzioni di 200 Bq/m³. Per i luoghi di lavoro il livello di riferimento è anch'esso 300 Bq/m³, con obbligo di misurazioni a carico del datore di lavoro negli ambienti interrati e seminterrati e in altri locali a rischio.
Il datore di lavoro è obbligato a misurare il radon?
Sì. Il D.Lgs. 101/2020 impone al datore di lavoro di effettuare misurazioni della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro interrati, seminterrati e al piano terreno, nonché in tutti gli ambienti rientranti nelle tipologie a rischio individuate con decreto ministeriale. In caso di superamento del livello di riferimento, il datore è tenuto ad adottare misure correttive e, se necessario, a sottoporre i lavoratori a sorveglianza radiologica.
Il proprietario di casa deve comunicare la presenza di radon in caso di vendita o locazione?
La normativa non prevede attualmente un obbligo esplicito di dichiarazione del radon nell'atto di compravendita o nel contratto di locazione, analogo a quello per l'amianto. Tuttavia, concentrazioni elevate di radon possono configurare un vizio occulto dell'immobile ai sensi degli artt. 1490 e seguenti del codice civile, con possibili azioni di garanzia da parte dell'acquirente o del conduttore. Il quadro normativo è in evoluzione.
Come si misura la concentrazione di radon in un'abitazione?
La misurazione si effettua con dosimetri passivi (rivelatori a tracce nucleari) posizionati negli ambienti per un periodo di almeno 90-120 giorni, preferibilmente nel periodo invernale quando la ventilazione è ridotta. L'analisi dei dosimetri deve essere effettuata da laboratori accreditati. Per i luoghi di lavoro la misurazione deve soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
Cosa fare se il radon supera il livello di riferimento?
In caso di superamento occorre rivolgersi a un tecnico abilitato per valutare le misure di rimedio più adatte: ventilazione meccanica, depressurizzazione del suolo o del vespaio, sigillatura delle vie di ingresso del gas, barriere impermeabili. Sul piano legale, chi ha subito danni alla salute o pregiudizi economici (deprezzamento dell'immobile, spese di bonifica) può avere diritto a un risarcimento, da valutare con il supporto di un avvocato e di un consulente tecnico.
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